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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019)1Il depositario centrale deve disporre, su base individuale e consolidata, di fondi propri adeguati e ripartire in maniera adeguata i propri rischi. 2Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei fondi propri in funzione dell'attività e dei rischi e determina i requisiti in materia di ripartizione dei rischi. |