Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 67 Liquidità
1Il depositario centrale deve disporre di liquidità sufficienti per:
2Esso investe i propri mezzi finanziari esclusivamente in contanti o in strumenti finanziari liquidi con un basso rischio di credito e di mercato. |