Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 7 Mutamento dei fatti
1L'infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l'autorizzazione o l'approvazione. 2Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l'infrastruttura del mercato finanziario deve ottenere previamente l'autorizzazione o l'approvazione della FINMA. 3La presente disposizione si applica per analogia alle infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute. |