Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 77 Accesso ai dati da parte di autorità svizzere
1Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle seguenti autorità l'accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l'adempimento dei loro compiti:
2Il Consiglio federale disciplina l'accesso ai dati relativi alle transazioni delle banche centrali tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti. |