Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 85 Sospensione del diritto di voto
Ai fini dell'esecuzione dell'articolo 9 capoversi 3 e 5, la FINMA può sospendere il diritto di voto vincolato ad azioni o quote detenute da persone con una partecipazione qualificata. |