Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019)


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Art. 85 Sospensione del diritto di voto

Ai fi­ni dell'ese­cu­zio­ne dell'ar­ti­co­lo 9 ca­po­ver­si 3 e 5, la FIN­MA può so­spen­de­re il di­rit­to di vo­to vin­co­la­to ad azio­ni o quo­te de­te­nu­te da per­so­ne con una par­te­ci­pa­zio­ne qua­li­fi­ca­ta.

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