Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 87 Revoca dell'autorizzazione
1A complemento dell'articolo 37 LFINMA1, la FINMA può revocare l'autorizzazione o il riconoscimento a un'infrastruttura del mercato finanziario se quest'ultima:
2La revoca dell'autorizzazione provoca lo scioglimento della persona giuridica. La FINMA designa il liquidatore e ne sorveglia l'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di insolvenza di cui al capitolo 8. |