Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 88 Misure in caso di insolvenza
1Salvo disposizione contraria della presente legge, alle infrastrutture del mercato finanziario si applicano per analogia gli articoli 24-37 e 37d-37g, eccetto l'articolo 37g capoverso 4bis, della legge dell'8 novembre 19341 sulle banche.2 2Nel caso di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, la FINMA consulta la BNS prima di adottare misure in caso di insolvenza. 1 RS 952.0 |