Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 91 Prevalenza degli accordi in caso di insolvenza di un partecipante indiretto
1Le misure di insolvenza nei confronti di un partecipante indiretto a una controparte centrale non pregiudicano gli accordi ai sensi dell'articolo 90 capoverso 1 lettere a-c conclusi in precedenza tra il partecipante e il partecipante indiretto. 2Le pretese del partecipante indiretto sussistenti dopo la compensazione o la realizzazione ad opera del partecipante secondo l'articolo 90 capoverso 1 lettera a e b sono scorporate a favore dei clienti del partecipante indiretto e dei suoi partecipanti indiretti. 3I capoversi 1 e 2 si applicano anche alle misure in caso di insolvenza disposte nei confronti del partecipante indiretto di un altro partecipante indiretto. 4Sono fatte salve le prescrizioni divergenti nel quadro del differimento della disdetta di contratti da parte della FINMA. |