Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 92 Differimento della disdetta di contratti
Se differisce la disdetta di contratti e l'esercizio del diritto di disdetta, la FINMA prende in considerazione le ripercussioni sui mercati finanziari, nonché la gestione sicura e ordinata dell'infrastruttura del mercato finanziario interessata, dei suoi partecipanti e di altre infrastrutture del mercato finanziario ad essa collegate. |