Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2019) |
Art. 93 Campo di applicazione
1Il presente capitolo si applica, fatte salve le disposizioni seguenti, alle controparti finanziarie e non finanziarie che hanno la loro sede in Svizzera. 2Per controparti finanziarie s'intendono:
3Per controparti non finanziarie s'intendono le imprese che non sono controparti finanziarie. 4Le seguenti istituzioni sottostanno al solo obbligo di comunicazione di cui all'articolo 104:
5Il Consiglio federale può assoggettare alle disposizioni del presente capitolo le succursali svizzere di partecipanti esteri al mercato finanziario, se esse non sottostanno a una regolamentazione equivalente. |