Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 126 Commissione delle offerte pubbliche di acquisto
1Previa consultazione delle borse, la FINMA istituisce una Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (Commissione). Tale Commissione è composta di rappresentanti specializzati delle società di intermediazione mobiliare, delle società quotate e degli investitori. L’organizzazione e la procedura della Commissione devono essere sottoposte all’approvazione della FINMA. 2Le disposizioni emanate dalla Commissione secondo la presente legge necessitano dell’approvazione della FINMA. 3La Commissione verifica di volta in volta l’osservanza delle disposizioni applicabili alle offerte pubbliche di acquisto (OPA). 4La Commissione rende conto della propria attività alla FINMA almeno una volta all’anno. 5La Commissione può riscuotere dalle parti emolumenti nelle procedure in materia di offerte pubbliche di acquisto. Il Consiglio federale determina gli emolumenti. A tal fine prende in considerazione il valore delle transazioni e il grado di difficoltà della procedura. 6Le borse assumono i costi non coperti dagli emolumenti. |