Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 127 Obblighi dell’offerente
1L’offerente deve pubblicare l’offerta in un prospetto che deve contenere informazioni veritiere e complete. 2Deve trattare in modo paritario i detentori di titoli di partecipazione della medesima categoria. 3Gli obblighi dell’offerente si estendono a tutte le persone che agiscono d’intesa con lui. |