Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 13 Continuità operativa
1L’infrastruttura del mercato finanziario deve disporre di una strategia adeguata per mantenere o ripristinare tempestivamente la sua attività al verificarsi di incidenti. 2Se detiene valori patrimoniali e posizioni di partecipanti, l’infrastruttura del mercato finanziario deve provvedere mediante procedure adeguate affinché tali valori e posizioni possano essere trasferiti o regolati immediatamente in caso di revoca o di restituzione dell’autorizzazione. |