Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 14 Sistemi informatici
1L’infrastruttura del mercato finanziario gestisce sistemi informatici che:
2L’infrastruttura del mercato finanziario prevede misure a tutela dell’integrità e della confidenzialità delle informazioni relative ai suoi partecipanti e alle loro transazioni. |