Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 141 Procedura di ricorso al Tribunale amministrativo federale
1Le decisioni della FINMA in materia di OPA possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo federale conformemente alla legge del 17 giugno 20051 sul Tribunale amministrativo federale. 2Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. 3Alle procedure in materia di OPA dinanzi al Tribunale amministrativo federale non si applicano le disposizioni legali sulla sospensione dei termini. |