Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 147 Violazione del segreto professionale
1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
2È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque procura a sé stesso o ad altri un vantaggio patrimoniale con un atto di cui al capoverso 1 lettere a o c. 3Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 250 000 franchi.1 4La violazione del segreto professionale è punibile anche dopo la cessazione della carica, della funzione o dell’esercizio della professione. 5Sono fatte salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sull’obbligo di fornire informazioni a un’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 18 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |