Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 15 Gruppi finanziari
1Se l’infrastruttura del mercato finanziario fa parte di un gruppo finanziario, la FINMA può subordinare il rilascio dell’autorizzazione all’esistenza di un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte di un’autorità di vigilanza sui mercati finanziari. 2Due o più imprese sono considerate gruppo finanziario ai sensi della presente legge se:
3Le disposizioni relative ai gruppi finanziari della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche si applicano per analogia. 1 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10). |