Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
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Art. 17 Operazioni estere
L’infrastruttura del mercato finanziario effettua una comunicazione alla FINMA prima di:
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