Art. 2 Definizioni
Ai sensi della presente legge s’intende per: - a.
- infrastruttura del mercato finanziario:
- 1.
- una borsa (art. 26 lett. b),
- 2.
- un sistema multilaterale di negoziazione (art. 26 lett. c),
- 3.
- una controparte centrale (art. 48),
- 4.
- un depositario centrale (art. 61),
- 5.
- un repertorio di dati sulle negoziazioni (art. 74),
- 6.
- un sistema di pagamento (art. 81);
- b.
- valori mobiliari: le cartevalori, i diritti valori, i derivati e i titoli contabili standardizzati e idonei a essere negoziati su vasta scala;
- c.
- derivati od operazioni in derivati: i contratti finanziari il cui valore dipende da uno o più valori sottostanti e che non costituiscono un’operazione di cassa;
- d.
- partecipante: ogni persona che ricorre direttamente ai servizi di un’infrastruttura del mercato finanziario;
- e.
- partecipante indiretto: ogni persona che ricorre indirettamente, attraverso un partecipante, ai servizi di un’infrastruttura del mercato finanziario;
- f.
- quotazione: l’ammissione di un valore mobiliare al commercio presso una borsa secondo una procedura standardizzata nella quale sono verificati i requisiti stabiliti dalla borsa per gli emittenti e i valori mobiliari;
- g.
- compensazione («clearing»): le fasi di elaborazione situate tra la conclusione e il regolamento di un’operazione, in particolare:
- 1.
- il rilevamento, la riconciliazione e la conferma dei dati della transazione,
- 2.
- l’assunzione delle obbligazioni da parte di una controparte centrale o altre misure di riduzione dei rischi,
- 3.
- la compensazione multilaterale delle posizioni («netting»),
- 4.
- la riconciliazione e la conferma dei pagamenti e dei trasferimenti di valori mobiliari da regolare;
- h.
- regolamento («settlement»): l’adempimento delle obbligazioni assunte al momento della conclusione dell’operazione, segnatamente mediante la rimessa di denaro o il trasferimento di valori mobiliari;
- i.
- offerte pubbliche di acquisto: le offerte di acquisto o permuta di azioni, di buoni di partecipazione o godimento o di altri titoli di partecipazione (titoli di partecipazione) rivolte pubblicamente ai detentori di azioni o di altri titoli di partecipazione;
- j.
- informazioni privilegiate: le informazioni confidenziali la cui divulgazione è atta a influenzare notevolmente il corso di valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera.
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