Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 22 Infrastrutture del mercato finanziario e processi operativi di rilevanza sistemica
1Le controparti centrali, i depositari centrali e i sistemi di pagamento hanno rilevanza sistemica se:
2Un processo operativo di un’infrastruttura del mercato finanziario di cui al capoverso 1 ha rilevanza sistemica se:
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