Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 25
1La FINMA informa la BNS in merito alle richieste di autorizzazione di controparti centrali, depositari centrali e sistemi di pagamento. 2Dopo aver consultato la FINMA, la BNS designa mediante decisione le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e i loro processi operativi di rilevanza sistemica di cui all’articolo 22. Essa stabilisce inoltre mediante decisione quali requisiti particolari ai sensi dell’articolo 23 deve soddisfare ogni singola infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica e valuta se tali requisiti sono soddisfatti. 3Se l’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica soddisfa i requisiti particolari, la FINMA rilascia l’autorizzazione sempre che siano adempiute anche le altre condizioni di autorizzazione. 4Dopo aver consultato la BNS, la FINMA approva il piano di stabilizzazione di un’infrastruttura del mercato finanziario di rilevanza sistemica di cui all’articolo 24. 5Se giunge alla conclusione che un’infrastruttura del mercato finanziario non ha rilevanza sistemica, la BNS lo comunica alla FINMA. Se sono adempiute le condizioni generali di autorizzazione, la FINMA rilascia l’autorizzazione. 6La procedura si applica per analogia alle richieste di riconoscimento di controparti centrali estere. |