Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 27 Autodisciplina
1La sede di negoziazione si dota, sotto la vigilanza della FINMA, di un proprio organismo di autodisciplina e sorveglianza adeguato alla sua attività. 2I compiti di autodisciplina e sorveglianza attribuiti a una sede di negoziazione devono essere svolti da organi indipendenti. I dirigenti di questi organi devono:
3La nomina dei dirigenti di cui al capoverso 2 necessita dell’approvazione della FINMA. 4La sede di negoziazione sottopone per approvazione alla FINMA i propri regolamenti e le relative modifiche. |