Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 39 Obbligo di comunicazione dei partecipanti
1I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari. 2La FINMA stabilisce quali informazioni devono essere trasmesse, in quale forma e a chi. 3La BNS è esonerata dall’obbligo di comunicazione nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti pubblici. |