Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 48 Definizione
Per controparte centrale s’intende un’istituzione che, in base a regole e procedure uniformi, si interpone tra le controparti di un’operazione in valori mobiliari o di un altro contratto relativo a strumenti finanziari, fungendo così da compratore nei confronti di ciascun venditore e da venditore nei confronti di ciascun compratore. |