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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati
del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 48Definizione
Per controparte centrale s’intende un’istituzione che, in base a regole e procedure uniformi, si interpone tra le controparti di un’operazione in valori mobiliari o di un altro contratto relativo a strumenti finanziari, fungendo così da compratore nei confronti di ciascun venditore e da venditore nei confronti di ciascun compratore.