Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 63 Termini per il regolamento delle operazioni
1Il depositario centrale stabilisce i termini entro i quali i partecipanti devono regolare le loro operazioni in valori mobiliari nel suo sistema. A tal fine si basa in particolare sull’uso internazionale e sulle necessità dei partecipanti. 2Esso permette ai propri partecipanti di regolare le operazioni entro i termini che ha stabilito. 3Esso vigila affinché le operazioni siano regolate entro i termini previsti. In caso di ritardo nel regolamento adotta le sanzioni convenute contrattualmente. |