Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 71 Approvazione
1La costituzione dei seguenti collegamenti tra depositari centrali necessita dell’approvazione della FINMA:
2L’approvazione è concessa se i depositari centrali:
3Se uno dei depositari centrali partecipanti al collegamento fra depositari centrali ha rilevanza sistemica, la FINMA deve ottenere il consenso della BNS prima di concedere l’approvazione. |