Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 78 Accesso ai dati da parte di autorità estere
1Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l’accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti se un accordo di collaborazione tra le competenti autorità svizzere ed estere di vigilanza conferma che sono adempiute le seguenti condizioni:
2Il Consiglio federale disciplina l’accesso ai dati concernenti le transazioni delle banche centrali tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti. |