Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
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Art. 80
1Prima di ricevere comunicazioni secondo l’articolo 104, i repertori di dati sulle negoziazioni con sede all’estero necessitano del riconoscimento della FINMA. 2La FINMA accorda il riconoscimento se:
3Il repertorio di dati sulle negoziazioni è considerato riconosciuto se la FINMA accerta che:
4La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede il repertorio estero di dati sulle negoziazioni non garantisce ai repertori svizzeri un accesso effettivo ai propri mercati, né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono i repertori nazionali di dati sulle negoziazioni. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore. |
