Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
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Art. 9 Garanzia
1L’infrastruttura del mercato finanziario e le persone incaricate della sua amministrazione e gestione devono offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.1 2Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione dell’infrastruttura del mercato finanziario devono inoltre godere di una buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione. 3Le persone che detengono una partecipazione qualificata in un’infrastruttura del mercato finanziario devono parimenti godere di una buona reputazione e garantire che il loro influsso non vada a scapito di un’attività prudente e solida. 4Per persona che detiene una partecipazione qualificata in un’infrastruttura del mercato finanziario s’intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente alla stessa con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l’attività. 5Chiunque acquista o aliena direttamente o indirettamente una partecipazione qualificata ai sensi del capoverso 4 in un’infrastruttura del mercato finanziario organizzata secondo il diritto svizzero, deve previamente informarne la FINMA. Tale obbligo di comunicazione è dato anche se una simile partecipazione qualificata viene aumentata o ridotta, nel senso che essa raggiunge, supera o scende al disotto della soglia del 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto. 6L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso 5 non appena ne ha notizia. Trasmette almeno una volta all’anno alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione qualificata. 1 Nuovo testo giusta l’all. n. II 18 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |
