Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivatidel 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2020) |
Art. 99 Piccole controparti finanziarie
1Una controparte finanziaria è considerata piccola se la media mobile della sua posizione lorda calcolata su 30 giorni lavorativi di tutte le operazioni in derivati OTC in corso si situa al di sotto del valore soglia. 2Se la media della posizione lorda di cui al capoverso 1 di una piccola controparte finanziaria esistente supera il valore soglia, tale controparte non è più considerata piccola dopo quattro mesi dal momento del superamento. |