Art. 137 Annullamento dei titoli di partecipazione restanti
1 Se, alla scadenza del termine dell’offerta dispone di oltre il 98 per cento dei diritti di voto della società bersaglio, l’offerente può chiedere al giudice entro un termine di tre mesi di annullare i titoli di partecipazione restanti. A tale scopo l’offerente deve intentare azione contro la società. Gli altri azionisti possono intervenire nella procedura. 2 La società procede a una nuova emissione di questi titoli e li consegna all’offerente dietro versamento del prezzo dell’offerta o l’esecuzione dell’offerta di permuta a favore dei proprietari dei titoli di partecipazione annullati. |