Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
del 19 giugno 2015 (Stato 1° agosto 2021)
Art. 40Autorizzazione di partecipanti esteri
1 La FINMA accorda l’autorizzazione a un partecipante estero che intende partecipare a una sede di negoziazione svizzera ma non dispone di una sede in Svizzera, se:
a.
esso sottostà a una regolamentazione e a vigilanza adeguate;
b.
esso adempie obblighi in materia di comportamento, registrazione e comunicazione equivalenti a quelli previsti dalla regolamentazione svizzera;
c.
esso garantisce che la sua attività sia separata dall’attività di eventuali unità svizzere autorizzate; e
d.
le autorità di vigilanza estere competenti:
1.
non sollevano obiezioni sulla sua attività in Svizzera,
2 La FINMA può negare l’autorizzazione se lo Stato nel quale il partecipante estero ha la propria sede non garantisce ai partecipanti svizzeri un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono i partecipanti nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore.
3 Il partecipante estero che partecipa già a una sede di negoziazione svizzera comunica alla FINMA se intende operare presso un’ulteriore sede di negoziazione svizzera. In questo caso l’autorità estera di vigilanza deve confermare che non ha obiezioni sull’estensione dell’attività in Svizzera del partecipante estero.
4 Per la partecipazione a operazioni di politica monetaria con la BNS non occorre l’autorizzazione della FINMA.