Art. 57 Approvazione
1 La conclusione di un accordo di interoperabilità sottostà all’approvazione della FINMA. 2 L’accordo di interoperabilità è approvato se:
3 Se una delle controparti centrali partecipanti a un accordo di interoperabilità ha rilevanza sistemica, la FINMA deve ottenere il consenso della BNS prima di concedere l’approvazione. 4 Se una controparte centrale partecipante all’accordo estende la propria attività a una nuova sede di negoziazione senza che ne derivino nuovi rischi, l’accordo di interoperabilità non necessita di una nuova approvazione. |