Art. 60
1 Una controparte centrale con sede all’estero (controparte centrale estera) deve ottenere il riconoscimento della FINMA prima di:
2 La FINMA concede il riconoscimento se:
3 La FINMA può negare il riconoscimento se lo Stato in cui ha sede la controparte centrale estera non garantisce alle controparti centrali svizzere un accesso effettivo ai propri mercati né offre loro le medesime condizioni di concorrenza di cui godono le controparti centrali nazionali. Sono fatti salvi gli impegni internazionali di diverso tenore. 4 La FINMA può esonerare una controparte centrale estera dal procurarsi il riconoscimento, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge. |