Art. 78 Accesso ai dati da parte di autorità estere
1 Il repertorio di dati sulle negoziazioni accorda alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari l’accesso gratuito ai dati di cui esse necessitano per l’adempimento dei loro compiti se un accordo di collaborazione tra le competenti autorità svizzere ed estere di vigilanza conferma che sono adempiute le seguenti condizioni:
2 Il Consiglio federale disciplina l’accesso ai dati concernenti le transazioni delle banche centrali tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti. 35 RS 351.1 |