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Art. 134 Obbligo di comunicazione
1 Dal momento della pubblicazione dell’offerta sino alla scadenza del termine dell’offerta, l’offerente o le persone che direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi detengono una partecipazione di almeno il 3 per cento dei diritti di voto, esercitabili o no, della società bersaglio oppure di un’altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta devono comunicare alla Commissione e alle borse presso cui i titoli sono quotati ogni acquisto o vendita di titoli di partecipazione di detta società. 2 Un gruppo organizzato su base contrattuale o in altro modo sottostà all’obbligo di comunicazione solo in qualità di gruppo. 3 La Commissione può assoggettare al medesimo obbligo le persone che, dal momento della pubblicazione dell’offerta sino alla scadenza del termine dell’offerta, acquistano o vendono direttamente, indirettamente o d’intesa con terzi una determinata percentuale di titoli di partecipazione della società bersaglio o di un’altra società i cui titoli di partecipazione sono offerti in permuta. 4 Se hanno motivo di ritenere che un portatore di titoli di partecipazione non ha ottemperato al suo obbligo di comunicazione, la società o le borse ne informano la Commissione. 5 La Commissione emana disposizioni sulla portata, la forma e il termine di comunicazione, come pure sulla percentuale determinante per l’applicazione del capoverso 3. |
