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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 39Obbligo di comunicazione dei partecipanti
1 I partecipanti ammessi a una sede di negoziazione devono provvedere alle comunicazioni necessarie alla trasparenza del commercio di valori mobiliari.
2 La FINMA stabilisce quali informazioni devono essere trasmesse, in quale forma e a chi.
3 La BNS è esonerata dall’obbligo di comunicazione nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti pubblici.