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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
del 19 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 45Garanzia di un commercio ordinato
1 Chiunque gestisce un sistema organizzato di negoziazione deve assicurare che esso garantisca un commercio ordinato anche in caso di intensa attività.
2 Esso adotta misure efficaci per evitare perturbazioni del sistema di negoziazione.