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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 4Obbligo di autorizzazione
1 Le infrastrutture del mercato finanziario necessitano di un’autorizzazione della FINMA.
2 Un sistema di pagamento necessita di un’autorizzazione della FINMA unicamente se la funzionalità del mercato finanziario o la tutela dei partecipanti al mercato finanziario lo esigono e se non è gestito da una banca.
3 Le infrastrutture del mercato finanziario gestite dalla Banca nazionale svizzera (BNS) o su suo mandato non sono soggette, nell’ambito di tale attività, all’autorizzazione e alla vigilanza della FINMA.
4 Le infrastrutture del mercato finanziario possono essere iscritte nel registro di commercio soltanto ad avvenuto rilascio dell’autorizzazione da parte della FINMA.