Legge federale
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Art. 7 Mutamento dei fatti
1 L’infrastruttura del mercato finanziario comunica alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione o l’approvazione. 2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività l’infrastruttura del mercato finanziario deve ottenere previamente l’autorizzazione o l’approvazione della FINMA. 3 La presente disposizione si applica per analogia alle infrastrutture del mercato finanziario estere riconosciute. |
