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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 97Obbligo di compensazione
1 Le controparti devono compensare per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA tutte le operazioni in derivati ai sensi dell’articolo 101 non trattate per il tramite di una sede di negoziazione (operazioni in derivati OTC).
2 Tale obbligo non si applica alle operazioni con piccole controparti o alle operazioni che tali controparti effettuano tra di loro.
3 In assenza di indicazioni contrarie, una controparte può presupporre l’esattezza della dichiarazione della sua controparte circa le caratteristiche della stessa.
4 A complemento dell’obbligo di cui all’articolo 112, il Consiglio federale può disporre che tutte le operazioni in derivati effettuate presso una sede di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione siano compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA.
5 La FINMA può consentire in casi specifici la compensazione per il tramite di una controparte centrale non riconosciuta, sempre che ciò non pregiudichi le finalità di tutela della presente legge.