Legge federale
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Art. 100 Valori soglia
1 Alle medie delle posizioni lorde nelle operazioni in derivati OTC in corso delle controparti non finanziarie si applicano valori soglia per categorie di derivati. 2 Alla media della posizione lorda in tutte le operazioni in derivati OTC in corso delle controparti finanziarie si applica un unico valore soglia. 3 Se la controparte fa parte di un gruppo integralmente consolidato, nel calcolo delle medie delle posizioni lorde sono integrate anche tutte le altre operazioni infragruppo in derivati OTC, concluse da essa o da altre controparti. 4 Il Consiglio federale stabilisce:
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