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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 101Derivati considerati
1 La FINMA stabilisce quali derivati devono essere compensati per il tramite di una controparte centrale. A tal fine prende in considerazione:
a.
il loro grado di standardizzazione legale e operativa;
b.
la loro liquidità;
c.
i volumi delle loro transazioni;
d.
la disponibilità di informazioni sulla formazione dei prezzi nella rispettiva categoria;
e.
il rischio di controparte a essi connesso.
2 La FINMA tiene conto degli standard internazionali riconosciuti e dell’evoluzione del diritto estero. Può scaglionare nel tempo l’introduzione dell’obbligo di compensazione per specifiche categorie di derivati.
3 Non sottostanno all’obbligo di compensazione:
a.
i derivati che non possono essere compensati da una controparte centrale autorizzata o riconosciuta;
b.
gli swap su valute e i contratti in cambi a termine, nella misura in cui sono regolati secondo il principio pagamento contro pagamento («payment versus payment»).