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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 103Operazioni infragruppo
Le operazioni in derivati non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se:
a.
entrambe le controparti sono integralmente incluse nella medesima area di consolidamento;
b.
entrambe le controparti sono assoggettate ad adeguate procedure centralizzate di valutazione, misurazione e controllo dei rischi;
c.
le operazioni effettuate non sono volte a eludere l’obbligo di compensazione.