Legge federale
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Art. 104 Obbligo di comunicazione
1 Le operazioni in derivati devono essere comunicate a un repertorio di dati sulle negoziazioni autorizzato o riconosciuto dalla FINMA. 2 Sono tenute alla comunicazione:
3 Nel caso di un’operazione tra controparti non finanziarie, il capoverso 2 lettere b e c si applica per analogia. Le operazioni tra piccole controparti non finanziarie non devono essere comunicate. 4 In caso di compensazione centrale la comunicazione è effettuata dalla controparte centrale. Se una controparte centrale estera riconosciuta non procede alle comunicazioni, l’obbligo di comunicazione incombe alle controparti. 5 Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi. 6 In assenza di un repertorio di dati sulle negoziazioni, il Consiglio federale designa il servizio al quale deve essere effettuata la comunicazione. |