Legge federale
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Art. 105 Momento e contenuto della comunicazione
1 La comunicazione deve essere effettuata al più tardi il giorno lavorativo successivo alla conclusione, alla modifica o alla cessazione dell’operazione in derivati. 2 Per ciascuna operazione occorre almeno comunicare:
3 Il Consiglio federale può prevedere la comunicazione di ulteriori indicazioni e ne disciplina il formato. 4 La comunicazione a un repertorio estero di dati sulle negoziazioni riconosciuto può contenere indicazioni più estese. Qualora si tratti di dati personali, va ottenuto il consenso della persona interessata. |