Legge federale
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Art. 107 Obblighi
1 Per le operazioni in derivati OTC che non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale autorizzata o riconosciuta dalla FINMA vanno osservati gli obblighi della presente sezione. 2 Tali obblighi non si applicano:
3 Per motivi di proporzionalità e tenendo conto degli standard internazionali riconosciuti, il Consiglio federale può esentare integralmente o parzialmente da tali obblighi altre operazioni. 60 Nuovo testo giusta l’all. n. II 18 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293). |