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Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (Legge sull’infrastruttura finanziaria, LInFi)
Art. 108Riduzione del rischio operativo e del rischio di controparte
Le controparti rilevano, osservano e riducono il rischio operativo e il rischio di controparte risultanti da operazioni in derivati di cui all’articolo 107 capoverso 1. Esse devono in particolare:
a.
confermare tempestivamente le condizioni contrattuali delle operazioni in derivati;
b.
disporre di procedure di riconciliazione reciproca dei portafogli e di gestione dei rischi associati, a meno che la controparte non sia una piccola controparte non finanziaria;
c.
disporre di procedure per l’individuazione rapida e la risoluzione di controversie tra le parti;
d.
effettuare regolarmente, ma almeno due volte all’anno, una compressione del portafoglio, sempre che tale compressione sia idonea a ridurre il loro rischio di controparte e che abbiano in corso 500 o più operazioni in derivati OTC non oggetto di compensazione centrale.