Legge federale
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Art. 109 Valutazione delle operazioni in corso
1 Le controparti devono valutare quotidianamente i derivati in base ai loro prezzi correnti. 2 Tale obbligo non si applica alle operazioni con piccole controparti. 3 Laddove le condizioni di mercato impediscano la valutazione a prezzi correnti di mercato, si ricorre a una valutazione in base a un modello. I modelli di valutazione devono essere idonei e riconosciuti dalla prassi. 4 Le controparti non finanziarie possono ricorrere a terzi per la valutazione. |